In breve
Basta presentare una “instanza di accesso” per vedere i documenti conservati dalla Pa nella sezione archivio dei rapporti finanziari
L’accesso ai documenti conservati dalla Pa nella sezione archivio dei rapporti finanziari è divenuto possibile, in via diretta, con la presentazione di una “istanza di accesso” formulata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90. È stata infatti, finalmente rimossa e cassata ogni diversa interpretazione precedente, che voleva immaginare tale richiesta – svolta da un coniuge nei confronti dell’altro e tesa a conoscere nella sua interezza la documentazione riferibile a quest’ultimo ed esistente nell’archivio dei rapporti finanziari – subordinata alla previa autorizzazione del giudice del processo civile, come soggetto deputato a bilanciare il diritto di accesso con la privacy. Così ritardando e sottoponendo – ad una richiesta non prevista dalla norma – un preciso diritto della parte coinvolta in un procedimento separativo o divorzile.
L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 19, 20 e 21 pubblicate il 25 settembre 2020 da ultimo depositate, definisce – nel senso più favorevole al richiedente – l’intera questione, superando ogni contrasto giurisprudenziale in tema di legittima diretta esperibilità del diritto di “accesso alle banche dati” da parte di un coniuge, circa i redditi dell’altro.
Le specifiche questioni devolute ai giudici dell’Adunanza Plenaria erano varie. La prima sulla qualificazione degli atti, tesa a sapere se i documenti reddituali, patrimoniali e finanziari siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi della normativa specifica.
E, in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi (legge 241/1990) e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo: ordine di esibizione richiesta di informazioni alla Pa, oltre alla ricerca telematica nei procedimenti di famiglia come prevista dagli articolo 492 bis del codice di rito civile e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del medesimo codice)
In particolare si chiede se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste per il processo civile o concorrendo con le stesse o diversamente. E ancora se , all’opposto, la previsione di determinati metodi di acquisizione in funzione probatoria dei documenti detenuti dalla Pa – escluda o precluda – l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi, secondo la disciplina generale della legge 241/90, e- ove fosse stata riconosciuta l’accessibilità degli atti detenuti dalla Agenzia delle Entrate quale fosse la modalità consentita dell’accesso : la sola visione, l’estrazione di copia o l’acquisizione in via telematica.
In buona sostanza, il massimo organo della giustizia amministrativa ha affrontato l’intero panorama delle questioni che costituivano il corollario dell’esercizio del diritto all’accesso alle banche dati del fisco, da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, nel corso di una controversia familiare. Il tema centrale di tali controversie è costituito, infatti, dalla «ricostruzione del patrimonio e del reddito di entrambi i coniugi» : da tale ricostruzione dipende la determinazione – nella misura più equa possibile – degli “assegni” disposti dall’autorità giudiziaria, in favore delle parti più deboli nei processi della crisi di famiglia.
Nel definire – superando ogni possibile futuro ulteriore contrasto interpretativo, in questa materia – il giudice amministrativo ha deciso per il sostanziale accoglimento del diritto della parte, all’accesso pieno agli atti ed a tutti i documenti detenuti dalla Agenzia delle Entrate così rispondendo alle questioni alla sua attenzione .
Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici della Amministrazione finanziaria contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo previsto e autorizzato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90.
L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione dell’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi previsti dalla norme del codice di rito civile.
Per quanto riguarda l’accesso difensivo, questo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori degli articoli 155 sexies delle disposzioni di attuazione del codice processuale civile, nonché più in generale dalla previsione dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.
L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali patrimoniali e finanziari presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante l’estrazione di copia, seguendo le modalità telematiche in materia di amministrazione digitale.
Rimossa l’interpretazione secondo la quale la possibilità era subordinata alla previa autorizzazione del giudice del processo civile, come soggetto deputato a bilanciare il diritto di accesso con la privacy.
Il tema centrale delle controversie è costituito dalla ricostruzione del patrimonio e del reddito di entrambi i coniugi : da tale verifica dipende la determinazione, nella misura più equa possibile, degli assegni disposti dall’autorità giudiziaria, in favore delle parti più deboli nei processi della crisi di famiglia.
Rientrano nel raggio d’azione della legge sulla trasparenza amministrativa le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria con i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari