Un mandato d’arresto europeo è considerato non valido se non è basato su un mandato d’arresto nazionale o su qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente la stessa forza.
Spetta al giudice competente dello Stato membro emittente determinare, conformemente al diritto nazionale, quali conseguenze può avere la mancanza di un mandato d’arresto nazionale valido per la decisione di custodia cautelare e, successivamente, per la detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale. La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza sulla causa C-414/20 PPU ha, infatti precisato che il sistema del mandato d’arresto europeo si basa sul principio del reciproco riconoscimento, che si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto riguarda il fatto che il mandato d’arresto europeo è stato emesso in conformità ai requisiti minimi da cui dipende la sua validità.
Il diritto dell’Unione prevede in particolare che il mandato d’arresto europeo debba essere basato su un “mandato d’arresto o su qualsiasi altra decisione giudiziaria avente la stessa forza”. A nulla rileva la denominazione dell’atto presupposto, ma la sostanza dei suoi effetti giuridici e le relative garanzie di difesa. Mentre nel caso specifico l’atto nazionale in base al quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo aveva il solo scopo di notificare all’interessato le accuse a suo carico e di dargli la possibilità di difendersi fornendo spiegazioni e offerte di prova.
Per la Cgue è assente in tal caso la verifica, che spetta al giudice nazionale, sul Mae mirata ad accertarne il fondamento giuridico, ossia l’esistenza di “un mandato d’arresto nazionale o una decisione giudiziaria esecutiva avente la stessa forza” . Da tale circostanza deriva l’invalidità del Mae.
Inoltre la Cgue conclude che il sistema del mandato d’arresto europeo offre una protezione a due livelli. Pertanto, oltre alla protezione giudiziaria fornita al momento dell’adozione di una decisione nazionale, come il mandato d’arresto nazionale, esiste anche una protezione giudiziaria fornita al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo.
Poiché la misura può incidere sul diritto alla libertà della persona interessata, tale protezione implica che una decisione che soddisfi i requisiti dei due livelli di protezione deve essere presa in considerazione dalle autorità competenti.