In breve
Cause di giustificazione interpretabili per analogia, estensibile la scriminante
La causa di esclusione della colpevolezza in caso di favoreggiamento, riconosciuta a coniugi e prossimi congiunti va applicata, per analogia, anche al convivente more uxorio, costretto a salvare il partner da un grave e inevitabile nocumento alla libertà e all’onore.
La prova della convivenza, che può essere fornita dall’imputato, deve essere però rigorosa, e mettere il giudice nella condizione di accertare l’esistenza. Questa la decisione delle Sezioni unite (sentenza 10381) anticipata da un’informazione provvisoria (si veda Il Sole 24 ore del 16 marzo).
Il Supremo consesso sceglie la via meno condivisa, disattesa anche dalla sezione remittente, secondo la quale la tassatività della norma imponeva un intervento del legislatore o della Consulta. Diverse le ragioni che hanno invece consentito l’estensione: dall’avanzamento di tutela riconosciuto alle varie relazioni di tipo familiare, ad iniziare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, alla caduta del divieto assoluto di applicare per analogia norme di favore.
Dal punto di vista strettamente giuridico il grimaldello usato dal Supremo collegio è il carattere relativo del divieto di analogia riferito alle sole norme penali sfavorevoli. Mentre il carattere non eccezionale delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza offre spazio per l’interpretazione analogica.
Altro argomento decisivo sta nell’articolo 199 del Codice di rito penale che riconosce, anche al convivente, la facoltà di astensione dalla testimonianza . Una tutela del “sentimento affettivo” che rende la testimonianza inesigibile. Di fronte allo stesso conflitto interiore, sarebbe irragionevole valutare il favoreggiamento in modo diverso a seconda che l’unione sia fondata sul matrimonio o meno. Anche perché il diritto a sposarsi è riconosciuto dalle libertà fondamentali in modo disgiunto da quello a formare una famiglia.